| Musica di fatto ancora assente
La nuova scuola secondaria superiore riformata, secondo quanto emerge dall’ultima versione della bozza del regolamento che il Ministero ha trasmesso ai sindacati il 3 giugno u.s. (cfr. ad es. sul sito: http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/giugno/le_novita_sui_licei), sarà composta da: Liceo artistico (con tre indirizzi: Arti figurative, Architettura Design Ambiente, Audiovisivo Multimedia Scenografia), Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo musicale e coreutico, Liceo scientifico (con anche l’opzione scientifico-tecnologica), Liceo delle scienze umane (con l’opzione economico-sociale). La situazione è comunque fluida, tanto è vero che nel pomeriggio del 4 giugno nell’incontro governo sindacati il testo aveva subito alcuni ritocchi (cfr. http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/giugno/secondo_ciclo_regolamento_dei_licei_il_resoconto_dell_incontro_al_miur). Dovremo quindi attendere l’approvazione definitiva del testo per poter esprimere un giudizio definitivo. Qualche annotazione però è già possibile farla.
Riscontriamo con amarezza come i numerosi appelli e le sollecitazioni espresse da vari enti e associazioni (tra cui anche il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica) siano di fatto cadute nel (quasi) vuoto.
Nei piani orari, tra le “Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti” e le “Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo” la musica non è presente, nemmeno come “storia della musica” (a differenza di “storia dell’arte” presente in tutti i licei eccetto nel liceo scientifico – e anche su questa assenza ci sarebbe da ridire!). Ci si poteva aspettare che almeno fosse presente, anche solo per il primo biennio, nell’indirizzo Audiovisivo Multimedia Scenografia del Liceo Artistico. No, nemmeno qui. L’unica sporadica presenza di “Musica” è nei primi due anni del Liceo delle scienze umane (ma non nell’opzione economico-sociale).
Si accennava al “(quasi) vuoto”: il ‘quasi’ è motivato dal fatto che mentre in una prima bozza “Musica” non compariva poi nemmeno tra le attività e gli insegnamenti opzionali, in questa nuova bozza dell’1 giugno riscontriamo che non solo compare “Musica” tra gli «insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell’Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica», ma compare anche “Strumento musicale” (cfr. Allegato H)! Le sollecitazioni pervenute al Ministero da più parti hanno fatto sì che, in linea teorica, si possa prevedere l’insegnamento di “strumento musicale” in tutti i licei. Ma, appunto, “in linea teorica”. Perché la questione da risolvere è che cosa significa la frase «… nei limiti del contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica».
Nel testo del regolamento non ci sono indicazioni specifiche al riguardo. E’ presumibile quindi che, di fatto, non avendo la maggioranza delle attuali scuole secondarie in organico nessun docente di strumento (in tutte le scuole italiane nel 2007 erano soltanto 291 i docenti di “musica” e 341 i docenti di “strumento” – utilizzati ai sensi della legge 270/82 art. 15 - che figurano nell’organico delle scuole superiori – cfr. Musica e scuola. Rapporto 2008, Le Monnier, Firenze 2009, p. 62), c’è il rischio che di fatto questa possibilità rimanga sulla carta e che le scuole non siano in grado di attivare nessun insegnamento di strumento per mancanza di fondi.
Si tratta comunque di capire quali saranno i criteri definitivi che verranno adottati per l’assegnazione del contingente di organico alle singole istituzioni scolastiche, senza considerare il fatto che comunque tutto dipenderà anche da se e come i Collegi Docenti delle singole istituzioni avranno la sensibilità adeguata per inserire nel Piano dell’Offerta Formativa corsi di musica, o se prevarranno altri interessi. La partita vede molti giocatori in campo, senza contare il ruolo degli arbitri (dirigenti scolastici, dirigenti degli USP e degli USR…).
Liceo musicale e coreutico
Qualche considerazione va fatta sul Liceo musicale e coreutico, definito dell’art. 7 del regolamento.
Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutica sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, corrispondenti a 18 ore medie settimanali, e 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 19 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, corrispondenti a 14 ore medie settimanali, e 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali.
3. Il liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche e istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica. La convenzione disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità di utilizzo del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli aspetti economici e finanziari. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di Liceo musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.
4. Il piano degli studi del Liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall’allegato E del presente regolamento.
Il piano degli studi è il seguente:

Come si può notare, le materie specifiche della sezione musicale sono cinque, con differenti monte ore annuale: Esecuzione e interpretazione (66 ore nel primo biennio, 99 ore negli altri tre anni),Teoria e composizione (99 ore in tutti e cinque gli anni), Storia della musica (66 ore nel primo biennio e 33 negli altri tre anni), Laboratorio di musica d’insieme (99 ore in tutti e cinque gli anni), Nuove tecnologie (66 ore in tutti e cinque gli anni). Abbiamo quindi mediamente 2-3 ore a settimana per ogni insegnamento. Gli specifici contenuti, o meglio le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze» verranno definite con successivo regolamento ministeriale (cfr. art. 13 comma 9). Siamo alla regolamentazione a cascata… (ma non sarebbe più semplice ed efficace una regolamentazione organica e unitaria?). In merito alla attivazione del Liceo musicale e coreutico sorgono spontanee alcune prime domande (anche se ritengo che siano possibili ulteriori approfondimenti su aspetti specifici): 1. Quali sono i criteri con cui si decide che il Liceo musicale e coreutico si attiva autonomamente o si attiva in convenzione con un Conservatorio di musica? L’attivazione “autonoma” è prevista, considerato che il regolamento indica la convenzione come possibilità non come obbligo (Art. 7 comma 3, «può anche essere costituito…»). 2. Nel caso di attivazione autonoma, quanti e quali corsi di “esecuzione e interpretazione” verranno attivati in ogni liceo? Attualmente i corsi relativi ai vari strumenti nei conservatori sono mediamente circa una quindicina (es.: Arpa, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Tromba e Trombone, Viola, Violino, Violoncello). Sarebbe illogico non attivare qualcuno di questi corsi, visto che la formazione nel liceo musicale e coreutico è funzionale anche al proseguimento degli studi superiori nei Conservatori. Un aspetto strettamente correlato alla attivazione dell’insegnamento è quello del n. di studenti (e quindi di docenti) per ogni insegnamento attivato (prevedendo che ci debbano essere lezioni ‘individuali’) e il numero di studenti per ogni classe (oltre che per gli insegnamenti ‘collettivi’). Piccolo esempio: in un liceo musicale viene attivato l’insegnamento di oboe: gli studenti che si iscrivono al primo anno sono 5. Dovendo svolgere per esempio 2 ore di lezione di strumento a settimana l’insegnante di oboe farebbe 10 ore. E le 8 ore rimanenti per il completamento di cattedra? Ma i punti interrogativi, su questo aspetto, potrebbero essere molti altri. 3. La domanda ovvia successiva è: a quali classi di concorso si fa riferimento per il reclutamento dei docenti di strumento per l’insegnamento di “esecuzione e interpretazione”? E ancora: quali classi di concorso per gli altri insegnamenti (Teoria e composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d’insieme, Nuove tecnologie)? Il regolamento rimanda a una successiva decretazione ministeriale (cfr. art. 13 comma 10) «l’articolazione delle cattedre in relazione alle classi di concorso del personale docente». Ci si augura che tale decreto esca contestualmente al regolamento, onde evitare continue incertezze su chi insegna cosa. 4. Quanti soldi sono necessari per l’attivazione di un liceo musicale e coreutico “autonomo” (stipendi ai nuovi docenti, acquisto strumenti e partiture, allestimento laboratori nuove tecnologie, ecc.)? Sembra che tutto debba svolgersi “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (forse si spera nella improbabile manna dei finanziamenti privati?). Qualcuno, al ministero, ha provato a fare qualche calcolo? E non è che con la possibilità di convenzionarsi con i Conservatori le cose si semplificano, dal punto di vista finanziario, anzi. Nella bozza di decreto si afferma che la convenzione deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione”: ciò significa che non sono previsti nuovi finanziamenti specifici per sostenere le ipotetiche convenzioni. Ma le ore in più che, con tutta probabilità, i docenti dei conservatori dovranno fare oltre il loro monte ore contrattuale, chi le paga? 5. L’aspetto finanziario sembra essere alla base di quanto previsto dall’art. 13 commi 4, 5 e 6: «4. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche del liceo musicale e coreutico. Le predette sezioni sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all’art. 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all’art. 3 della legge 189/2008.
5. Eventuali sezioni aggiuntive di Liceo musicale e coreutico possono essere istituite, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare.
6. L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento, assicurate attraverso apposite convenzioni con i Conservatori di musica ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, intese con le Regioni o gli enti locali, attraverso risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o della presenza di personale fornito di requisiti ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». Sono a dir poco strabilianti (per usare un termine delicato) queste indicazioni, in particolare quelle del comma 6: di fatto si condiziona l’attivazione dei licei musicali (attenzione, dei 40 licei musicali di per sé, e non le eventuali sezioni aggiuntive di cui al comma 5!) a una serie di condizioni
a) alle risorse finanziarie delle singole istituzioni, che però non avranno nuovi finanziamenti dedicati, né dallo Stato né dagli Enti Locali (cfr. quanto stabilito dall’art. 7 comma 3: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) - e quante Istituzioni scolastiche hanno soldi sufficienti per attivare un liceo musicale? Nessuna;
b) alle risorse di organico delle singole istituzioni: ma in quanti e in quali licei attualmente ci sono in organico un numero sufficiente di docenti per realizzare compiutamente il Piano degli studi previsto? Nessuno;
c) alla possibilità di recuperare il “personale fornito di requisiti ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento”. Ma attualmente tali graduatorie, per le scuole superiori, sono attinenti solo alle classi di concorso A31 (educazione musicale). Gli estensori del regolamento sembrano essere coscienti di questo, tanto che al comma 7 viene stabilito che «Per l’insegnamento di strumento musicale si può altresì provvedere, ai sensi dell’art. 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270, mediante personale docente con contratto a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado purché in possesso di titolo specifico riguardante la classe di abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni organiche definite a livello regionale». Cioè, in sostanza (e se interpreto bene): se nel tuo istituto non hai sufficienti docenti di strumento, puoi utilizzare anche i docenti della classe A32 (educazione musicale nelle medie) purché abbiano anche l’abilitazione in A77 (gli abilitati in A77 non sono esclusi, in quanto rientrerebbero tra il personale di cui al punto c) sopra riportato). C’è però un ma (se non interpreto male il dispositivo): chi lascerebbe il ruolo alle medie per un incarico alle superiori senza garanzia di un contratto che sia anche questo a tempo indeterminato?
Per concludere, il Ministro Gelmini sembra dire: 1) si facciano (per ora) non più di 40 licei musicali e coreutici a costo zero per lo Stato (il ministro Tremonti colpisce ancora...); 2) negli altri licei chi vuole può fare qualche corso di musica nell'area opzionale, sempre ovviamente a costo zero per lo Stato. Con buona pace di quel "Fare musica tutti" che il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica aveva sollecitato nel suo ultimo documento (clicca qui per il link). Queste sono alcune prime considerazioni che emergono dalla lettura della bozza di regolamento in via di approvazione. Sicuramente ne sono possibili altre da altri punti di vista. Chi vuole proporle su Musicheria può scrivere alla redazione, indicando nome, cognome e professione. Grazie.
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