Dal Conservatorio della Spezia
In occasione della giornata di studio svoltasi 1l 19 settembre 2009 è stato redatto il documento qui riprodotto.
Premessa
Il Conservatorio, sulla base di quanto stabilito dalla legge 508 e successive modificazioni e decreti applicativi, è un’Istituzione che, analogamente al sistema dell’Università e a quello della Formazione Integrata Superiore, accoglie primariamente gli studenti della fascia post secondaria, nei corsi di I e II livello, nonché nei corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master.
Il Conservatorio è quindi principalmente ed essenzialmente sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione. A tal proposito si ritiene che solo la completa emanazione delle norme applicative della legge 508 permetterebbe ai Conservatori di esprimere al meglio le proprie potenzialità relative sia alla formazione che alla produzione artistica e alla ricerca, potenzialità che attualmente trovano difficoltà ad emergere data la situazione permanente di incertezza normativa che costringe il Conservatorio a mantenere i corsi del vecchio ordinamento e ad attivare corsi di formazione musicale di base. Il definitivo riordino delle istituzioni AFAM permetterebbe inoltre a queste ultime di interagire su un piano di chiarezza normativa ed ordinamentale con il futuro Liceo musicale e coreutico.
In relazione alle norme di riordino del settore secondario, si ritiene necessario mantenere una visione sistematica dell’insieme delle diverse fasi dello specifico percorso formativo musicale, favorendo interazioni e connessioni sul piano degli ordinamenti degli studi, valorizzando a tal fine l’esperienza consolidata di quelle Istituzioni (tra cui anche alcuni Conservatori) che in questi anni hanno attuato numerose sperimentazioni.
Si ritiene inoltre che, oltre alla attenzione data alle Scuole Medie a Indirizzo Musicale (SMIM) e al Liceo musicale e coreutico, vada potenziata la formazione musicale per tutti gli studenti anche nelle altre scuole di ogni ordine e grado, prevedendo adeguate convenzioni del Conservatorio con gli Istituti superiori.
Per la piena attuazione della legge 508 e per il riordino del settore secondario, in particolar modo per l’attivazione del Liceo musicale e coreutico, è necessario prevedere adeguati finanziamenti, senza i quali si mette a repentaglio l’avvio e il buon funzionamento delle Istituzioni.
Osservazioni
Sulla base di quanto sopra espresso e in relazione allo “Schema di regolamento recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” del giugno 2009, evidenziamo di seguito alcuni aspetti problematici.
1) Riteniamo opportuno che il Ministero porti a conoscenza degli operatori del settore le valutazioni fatte sulle numerose sperimentazioni musicali in ambito liceale avviate fin dagli anni settanta, affinché si capiscano le premesse che hanno ispirato, nello specifico del Liceo coreutico e musicale, l’assetto proposto nello Schema di Regolamento.
2) Lo schema del Ministero stabilisce che in prima applicazione vengano attivate non più di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche su tutto il territorio nazionale (art. 13, comma 4). Non è chiaro da quali criteri nasca questo numero, visto che comunque non ci dovranno essere oneri aggiuntivi per lo Stato, ma ci si chiede se il numero possa essere ridefinito a livello nazionale nell’ambito della conferenza Stato-Regioni e quali saranno i criteri per l’individuazione delle sedi. A tal fine sembrerebbe opportuno valutare la presenza sul territorio di un certo numero di SMIM e di Istituzioni AFAM onde garantire la completezza territoriale del percorso formativo.
3) Quando lo Schema parla di istituire un Liceo musicale e coreutico cosa si intende dal punto di vista giuridico-amministrativo? Si intende che un Liceo musicale e coreutico può essere istituito potenzialmente nella stessa sede di un qualunque Istituto di Istruzione superiore? E’ in questo senso che già nel D.legs. 226 del 2005 si parlava di “Polo formativo”?
4) Nell’art 13, comma 9 dello schema si afferma che le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze” verranno definiti con “successivi decreti del Ministro”. Si ritiene indispensabile che tali indicazioni siano chiarite contestualmente al piano di studi, evitando il nocivo e improduttivo sistema delle emanazioni a cascata. Come è possibile, infatti, definire un piano di studi orario senza definire contenuti e obiettivi delle varie discipline? In base a quali criteri, ad esempio, assegnare 66 ore annuali alla disciplina Nuove tecnologie e 33 ore a Storia della musica? Se il corso di “Esecuzione e interpretazione” dovesse prevedere la pratica di uno Strumento principale e uno secondario – come indicato nel decreto 226 del 17/10/2005 all. C – non sarebbe necessario definirlo contestualmente anche per le problematiche organizzative ed economiche che comporta?
5) Considerata la necessità di attivare nuovi insegnamenti nell’area musicale, così come previsto dal piano di studi allegato allo Schema di regolamento, e in relazione all’istituzione delle nuove classi di concorso, si pone il problema dell’immediata attivazione, nei Conservatori, di specifici percorsi abilitanti. Anche in questo caso è importante che i decreti di cui sopra siano emanati contemporaneamente, onde evitare continue incertezze su chi insegna cosa. Ci si augura comunque che vengano prese in esame le problematiche inerenti al periodo transitorio, in attesa cioè del compimento del percorso formativo abilitante per le nuove classi di concorso.
6) Nella prospettiva delle possibili convenzioni tra Licei e Conservatori si pongono alcune questioni relative al differente stato giuridico-amministrativo dei docenti delle due Istituzioni, differenze che potrebbero generare successivi contenziosi, anche di natura sindacale, tali da pregiudicare il buon andamento didattico. In particolare alcune problematiche riguardano: come configurare la partecipazione dei docenti ai rispettivi organi collegiali? come conciliare il ‘monte ore’ degli insegnanti di Conservatorio (anche in relazione alla normativa relativa al permesso artistico) con l’orario settimanale del Liceo?
7) In relazione all’art. 2 comma 5, è ipotizzabile che, in presenza di studenti che abbiano raggiunto precocemente livelli di eccellenza (per es. strumentale o compositivo) i Conservatori possano attivare, in convenzione con i Licei musicali e coreutici, dei percorsi integrativi o sostitutivi anticipando Crediti Formativi Accademici relativi ai Corsi di I livello?
Proposte
Coerentemente con quanto espresso sopra è possibile formulare alcune proposte:
1) portare a compimento quanto previsto dalla legge 508 con l’immediata emanazione dei decreti applicativi ivi previsti;
2) pubblicazione da parte del Ministero dei dati e delle valutazioni relative alla sperimentazione dei Licei musicali;
3) potenziamento delle SMIM sia nel numero che nella distribuzione territoriale, in quanto vanno considerate come tassello indispensabile per l’accesso ai Licei musicali e coreutici; come pure, in relazione alla presenza di SMIM e di istituzioni AFAM nel territorio, attivazione del maggior numero di Licei musicali e coreutici;
4) evidenziare, tra i criteri per l’attivazione del Liceo musicale e coreutico, quello legato alla presenza numerica delle SMIM su base provinciale;
5) in vista della revisione delle indicazioni nazionali per il curricolo, si predispongano delle azioni di monitoraggio (per esempio attraverso l’istituzione di una commissione su base territoriale) per la verifica delle correlazioni tra i programmi di studio delle SMIM, dei Licei musicali e coreutici e delle Istituzioni AFAM;
6) revisione del piano orario del Liceo musicale in base alle Indicazioni sui contenuti e sugli obiettivi;
7) si sottolinea l’opportunità dell’emanazione simultanea dei decreti relativi al riordino dei Licei, alle indicazioni su contenuti e obiettivi, alle nuove classi di concorso, al regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti ai fini dell’attivazione in tempi rapidi dei percorsi abilitanti in particolare di quelli relativi alle nuove classi di concorso.