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Sentenza del processo. Lecco 29 Ottobre 2005

Redazione

Giornata di studi sull’animazione musicale

La giuria respinge i due capi d’accusa e sentenzia che il CSMDB può continuare a usare la locuzione “animazione musicale”.

Come è stato evidenziato nel corso del dibattito processuale, il termine “animazione musicale”, seppure a volte usato con accezioni turistiche e d’ intrattenimento deteriore, ha comunque una lunga e positiva storia che si è definita in un processo che ha coinvolto correnti e pratiche artistiche, prassi educative, motivazioni di carattere politico e sociale.
Ormai da tempo il termine “animazione” trova applicazione in diversi contesti educativi, scolastici e terapeutici per designare pratiche e progetti anche di alto impegno e qualità. Negli ultimi anni, infine, il termine “animazione” ha trovato anche formali riconoscimenti accademici con l’istituzione, ancora limitata ma significativa, di cattedre universitarie in animazione.
Per queste ragioni il termine, nel suo significato più profondo, non squalifica l’attività del CSMDB. Peraltro l’origine stessa della parola, proprio perché in essa confluiscono contributi molto complessi e a volte sensibilmente diversi tra loro, rende difficile una sua definizione assolutamente univoca rispetto ad altre pratiche e discipline con cui dialoga e con cui si pone in contatto.
Non si deve tra l’altro dimenticare che l’animazione nasce come pratica di opposizione all’autoritarismo e all’espropriazione identitaria e artistica praticata dalle istituzioni, e proprio per questo rifugge schematizzazioni e classificazioni che ne sminuirebbero il valore di pratica che si costruisce quotidianamente nella relazione, nell’interazione e nella ricerca di momenti di liberazione.
La documentazione di significative esperienze di animazione musicale e la pubblicazione di testi di riflessione su di esse, indicano che l’animazione musicale si pone come una pratica che non è solo legata all’effimero, ma può proporsi anche in interventi continuativi e di rilevante significato educativo e sociale. Metodi e tecniche dell’animazione musicale hanno inoltre positivamente influenzato le trasformazioni dell’educazione musicale e della musicoterapia avvenute negli ultimi anni, dimostrando una notevole capacità di dialettizzarsi e mescolarsi con tradizioni diverse e in molteplici contesti. Anche l’accusa, peraltro, ha riconosciuto la validità educativa dell’animazione proponendone addirittura l’inclusione nell’educazione musicale.
L’animazione musicale è pratica educativa, ma anche estetica e artistica, e trova la sua importanza anche nel proporre la possibilità di provare esperienze estetiche e di confrontarsi con la produzione artistica alla grande maggioranza dei cittadini e delle cittadine, che ne sono troppo spesso esclusi e di cui viene spesso negata, anche ideologicamente la capacità di espressione artistica e, nel nostro caso, particolare, musicale.
L’accesso alla produzione artistica e il vivere esperienze estetiche favoriscono momenti di crescita, di cambiamento e di conoscenza della propria identità personale, relazionale e sociale e la liberazione dei potenziali espressivi e sono momenti primari della realizzazione umana, da non considerarsi fatti puramente edonistici
Inoltre, accogliendo la validità di alcune tesi dell’accusa, la giuria ritiene importante impegnarsi per una corretta riappropriazione del termine animazione musicale riconducendolo al suo significato etimologico e alla sua storia originale, tenendo conto che tale termine permette anche di ricollocarsi nel più ampio movimento che ha dato origine all’animazione teatrale e socioculturale che ne condividono in parte le ragioni e le origini.
A questo proposito, la giuria diffida tutti coloro che si occupano di animazione musicale a impiegare, senza approfondite ragioni. locuzioni ed espressioni che, facendo riferimento a modelli massmediatici discutibili, possono provocare il ripetersi dei fraintendimenti sulle motivazioni più autentiche dell’animazione musicale evidenziati dall’accusa.
Pertanto la giuria, pur rigettando i capi d’accusa, ingiunge al CSMDB di continuare nel lavoro di documentazione e di approfondimento teorico relativo all’animazione musicale, riconoscendo che alcuni fraintendimenti che avvengono in ambito pedagogico e accademico hanno origine nella ancora scarsa diffusione del materiale di ricerca e documentazione sull’animazione musicale..
Il CSMDB continuerà quindi a usare il termine animazione, assumendosi tuttavia la responsabilità di tutelarne il corretto uso.

La giuria: Roberto Agostini, Paolo Calzavara, Maurizio Disoteo (presidente), Davide Donelli, Mariateresa Lietti.

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