Nell’ambito dell’istruzione pubblica italiana, la musica rappresenta non solo un linguaggio espressivo e inclusivo, ma anche un potente veicolo di creatività. Laboratori di composizione, arrangiamenti collettivi, performance musicali: la scuola è oggi un laboratorio diffuso di produzione artistica. Tuttavia, dietro la spontaneità della creazione musicale scolastica si nasconde un vuoto normativo e formativo: chi è, giuridicamente, l’autore di ciò che viene creato tra i banchi? Questo articolo si propone di indagare il rapporto tra produzione musicale scolastica e tutela giuridica dell’autorialità, con particolare attenzione alla figura dell’alunno-minore, al ruolo dell’insegnante e all’eventuale coinvolgimento delle istituzioni scolastiche come soggetti pubblici.
Negli ultimi anni, la didattica musicale ha assunto forme sempre più attive: l’alunno non si limita a riprodurre ma viene spesso coinvolto in processi di elaborazione creativa. Le composizioni individuali e collettive realizzate in classe, le registrazioni di concerti scolastici o gli arrangiamenti di brani esistenti pubblicati sui canali ufficiali della scuola rientrano a pieno titolo nell’ambito delle opere dell’ingegno previste dall’articolo 2575 del Codice Civile. Tuttavia, nella prassi scolastica si dà per scontato che quanto creato in aula resti confinato in un ambito “educativo”, ignorando il fatto che – se pubblicato, diffuso o anche solo condiviso online – entra nello spazio pubblico e dunque può generare conseguenze giuridiche reali.
Il primo nodo da sciogliere riguarda la titolarità del diritto d’autore. In teoria, l’autore dell’opera è chi la crea. Ma quando si tratta di alunni minorenni, il discorso si complica: hanno capacità giuridica, ma non capacità di agire: servirebbe l’intervento di chi esercita la potestà genitoriale per tutelare formalmente i loro diritti. Se l’opera è collettiva, emergono dubbi su chi ne abbia ideato la struttura complessiva: spesso l’insegnante guida il processo creativo e potrebbe configurarsi come coautore o, quantomeno, come soggetto che ha contribuito in modo essenziale alla realizzazione dell’opera. Anche l’istituzione scolastica entra in gioco: può pubblicare, diffondere o utilizzare economicamente opere create in ambito scolastico? Senza un’autorizzazione esplicita, la risposta dovrebbe essere negativa. Tuttavia, è diffusa la prassi contraria, frutto più dell’abitudine che di un inquadramento giuridico corretto.
Immaginiamo una scuola secondaria di primo grado dove gli alunni, seguiti da un docente di educazione musicale, compongono un brano originale. Il pezzo viene registrato e pubblicato sul sito della scuola e su YouTube. Chi è il titolare dei diritti morali e patrimoniali sull’opera? Gli alunni, come creatori, avrebbero diritto alla paternità dell’opera e a decidere sulla sua destinazione. Il docente, se ha contribuito in modo strutturale alla composizione, potrebbe rivendicare un diritto di coautorialità. La scuola, infine, pur essendo l’ambiente di produzione, non è automaticamente titolare di alcun diritto a meno che non esista un’apposita liberatoria firmata da genitori e insegnanti.
Una scuola che promuove la creatività non può ignorare il diritto. È necessario integrare nei percorsi di educazione musicale una riflessione sulla proprietà intellettuale: Che cos’è un’opera originale? Qual è la differenza tra ispirazione e plagio? Quali diritti ha chi compone o esegue un brano? Come si può tutelare il proprio lavoro e rispettare quello degli altri? Introdurre elementi base del diritto d’autore a scuola significa formare studenti consapevoli, liberi e rispettosi delle regole della creatività. Strumenti come le licenze Creative Commons potrebbero essere utilizzati per insegnare a condividere le proprie opere senza rinunciare alla paternità, e al contempo favorire una cultura della collaborazione artistica.
Nel contesto educativo contemporaneo, la produzione musicale scolastica non può essere considerata una semplice “attività collaterale”. È, a tutti gli effetti, un atto creativo con implicazioni giuridiche. La figura dell’insegnante di musica, quindi, deve evolvere: non solo guida artistica, ma anche promotore di legalità creativa. Educare alla musica significa anche educare alla responsabilità dell’autore, al valore del proprio lavoro e al rispetto per quello degli altri. Solo così l’educazione musicale potrà essere pienamente formativa, non solo sul piano artistico, ma anche su quello civico e giuridico.
Bibliografia
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Codice Civile, Art. 2575 – Opere dell’ingegno
- Paynter, J. (1992). Sound and Structure. Cambridge University Press. Trad. It.: Suono e struttura, EDT, Torino, 1996.
- Delalande, F. (2001), La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano.
- Gervasi, P. (2019), Diritto d’autore e creatività musicale nella scuola, in V. Dorsi (a cura di), Diritto e musica nella formazione scolastica, Giappichelli, Torino, pp. 65-82.